mercoledì 9 aprile 2014

VITTORIA!!!!!! Pensavate che fossimo spariti e invece stavamo lavorando per voi!!!!!!!!!!

ECCOCI QUA!!!!!!! Dopo aver lavorato  interrottamente per quasi 1 anno con una petizione che ha mobilitato migliaia di insegnanti in una discussione che ha creato un movimento di opinione radicato e univoco, possiamo dire "CE L'ABBIAMO FATTA!!"

Alleghiamo di seguito il testo dell'ipotesi contrattuale firmato il 7 Aprile 2014  dalle più importanti sigle sindacali della scuola e il MIUR in relazione all'istituzione dell' "area unica di sostegno negli istituti scolastici di II grado"


Sequenza contrattuale mobilità: area unica nel sostegno di II grado
Il giorno 7 aprile 2014 c’è stato un incontro tra i rappresentanti del Miur e le organizzazioni sindacali ed è stata definita la sequenza contrattuale, prevista dall’art. 1 punto 5 del CCNI sulla mobilità, riguardante il sostegno nella scuola secondaria di II grado (Art. 30).
Col presente accordo, dando attuazione a quanto previsto dalla Legge 128/13 e ribadito successivamente dalla circolare n. 34/14 sugli organici, si definisce l’area unica di sostegno nella scuola secondaria di II grado.
A seguito di tale accordo, i movimenti sui posti di sostegno sono disposti per l’intero contingente provinciale sia nel caso di domanda di trasferimento che nel caso di passaggio di ruolo, senza più la distinzione per aree.
Per la Uil scuola era presente Pasquale Proietti.
(il testo in calce)


Spostamento termini operazioni di mobilità
Nel corso dell’incontro, il Miur ha comunicato che è in via di emanazione una nota con la quale verranno prorogate le seguenti scadenze:
- Personale ATA: termine ultimo presentazione domande di mobilità prorogato al 16 aprile;
- Scuola dell’Infanzia: termine ultimo per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili 17 aprile.


IPOTESI DI

Sequenza contrattuale prevista dall’art. 1 punto 5) del CCNI 26.2.2014 concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2014/2015


Il giorno , in Roma, presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in sede di negoziazione integrativa a livello ministeriale, ha luogo l’incontro tra la delegazione di parte pubblica costituita con D.M. n. 24 del 10 marzo 2010 ed i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali F.L.C.-C.G.I.L., C.I.S.L.-SCUOLA, U.I.L.-SCUOLA, S.N.A.L.S.- C.O.N.F.S.A.L. e GILDA-UNAMS firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Scuola.
Al termine di tale incontro le parti concordano:

Art. 1
L’articolo 30 del CCNI 26.2.2014 viene sostituito dal seguente:


ART. 30 - SOSTEGNO - SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

1. In attuazione dell’art. 15 comma 3 bis della L. 128 /2013, e così come previsto anche dalla C.M. n. 34 del 1 aprile 2014, è costituito, ai fini della mobilità per l'istruzione secondaria di II grado, un contingente provinciale unico di posti di sostegno per l'integrazione scolastica di studenti portatori di disabilità, in conformità a quanto prescritto dall'art. 13, della legge n. 104/92 così come modificato dal suddetto art. 15, comma 3 bis, della L. 128/2013.
In attuazione dello stesso art. 15 comma 3 bis della L. 128 /2013, infatti, le aree scientifica (AD01), umanistica (AD02), tecnica professionale artistica (AD03) e psicomotoria (AD04) di cui all'articolo 13, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e all'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 78 del 23 marzo 1997, sono unificate.

2. I docenti titolari nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, in possesso del prescritto titolo di specializzazione e in caso di passaggio del relativo titolo di abilitazione, possono partecipare al movimento sui predetti posti di dotazione provinciale unica di sostegno esprimendo la preferenza per tale dotazione nell'apposita sezione del modulo domanda, con l'indicazione del codice meccanografico riportato nel B.U. dell'anagrafe delle scuole ed istituti dell'istruzione secondaria di II grado.

3. Il movimento è disposto su posti dell’intero contingente provinciale di sostegno, sia nel caso di domanda di trasferimento, che nel caso di domanda di passaggio.

4. I docenti di sostegno della scuola secondaria di secondo grado sono soggetti all’obbligatoria permanenza quinquennale nella tipologia di posto di titolarità. I docenti che ottengono il passaggio di ruolo sui predetti posti di sostegno della dotazione provinciale hanno l'obbligo di permanere per un quinquennio nel ruolo in cui sono transitati. Ai fini del computo del quinquennio è calcolato l'anno scolastico in corso. Il vincolo quinquennale non impedisce, comunque, ai docenti interessati, la mobilità nell'ambito del sostegno agli alunni con disabilità. In tale ambito, pertanto, i predetti docenti possono richiedere, anche durante il quinquennio, il trasferimento e/o il passaggio di cattedra ed il passaggio di ruolo. Gli insegnanti di sostegno che non abbiano terminato il quinquennio di permanenza non possono chiedere di partecipare ai trasferimenti, ai passaggi di cattedra ed ai passaggi di ruolo su posti di tipo comune e su classi di concorso, fino al compimento del quinquennio. Superato il vincolo quinquennale gli insegnanti di sostegno possono chiedere di partecipare al trasferimento per la classe di concorso di appartenenza o al passaggio di cattedra o di ruolo per altra classe di concorso o per altro ruolo.

5. Per i trasferimenti e/o passaggi sui posti del contingente provinciale unico di sostegno sia nell'ambito provinciale che interprovinciale si prendono in considerazione tutti i titoli valutabili ai fini del trasferimento e/o passaggio sui posti di dotazione organica provinciale.

6. In attuazione dell’art. 15 comma 3 bis della L. 128 /2013 che prevede: “Le suddette aree disciplinari continuano ad essere utilizzate per le graduatorie di cui all'articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e per i docenti inseriti negli elenchi tratti dalle graduatorie di merito delle procedure concorsuali bandite antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”, i posti di cui all’art. 6 comma 4 del presente CCNI sono accantonati per aree disciplinari.
I posti che residuano al termine delle operazioni di mobilità, fermi restando quelli accantonati, sono ripartiti nelle 4 aree disciplinari proporzionalmente alle disponibilità iniziali di ciascuna area.


lunedì 19 agosto 2013

IL BLOG DELL'ASSOCIAZIONE E' TORNATO OPERATIVO

Oggi 19 Agosto 2013 il blog dell'ASSOCIAZIONE  AIIS è tornato operativo anche se in forma ancora parziale. In realtà l'attività non era mai stata interrotta ma per problemi di hackeraggio il blog non era più sicuro e abbiamo preferito interrompere la pubblicazione delle pagine e dei post. Ora tutto sembra funzionare a dovere e quindi riprendiamo l'attività di supporto online dei docenti di sostegno e non proponendo una notizia tratta dal Fatto Quotidiano del 19 Agosto 2013 che interessa i nuovi corsi di specializzazione per insegnanti di sostegno. A questo proposito vi rimandiamo al post dedicato.
RICORDIAMO A TUTTI CHE LA PETIZIONE PER L'UNIFICAZIONE DELLE ARRE DISCIPLINARI DI SOSTEGNO NEGLI ISTITUTI DI II GRADO E' ANCORA VALIDA.
FIRMATE E FATE FIRMARE!!!!!!
Cliccate sul link per la raccolta firme!!!!!! http://www.avaaz.org/it/petition/UNIFICAZIONE_DELLE_AREE_DISCIPLINARI_DI_SOSTEGNO/?launch
Buon lavoro a tutti.

NUOVI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE DI SOSTEGNO

Scuola, in arrivo nuovi corsi di specializzazione sul sostegno ai disabili

Il ministro Carrozza ha firmato il decreto che porterà alla specializzazione di 6.398 nuovi insegnanti di sostegno. "Passo importante per colmare un grave buco", commenta il Ciis. Dopo il Tfa, dunque, prosegue il progetto di riforma del percorso di formazione per i docenti.

da ILFATTOQUOTIDIANO online del 19 Agosto 2013
 
ecco il link per leggere tutto l'articolo:

domenica 12 maggio 2013

PETIZIONE ONLINE PETIZIONE ONLINE PETIZIONE ONLINE

Continua la raccolta firme per chiedere al Governo l'unificazione delle aree disciplinari di sostegno. Vi preghiamo di firmare e di aiutarci a diffondere la petizione tra i vostri colleghi insegnanti, conoscenti, amici, genitori di alunni con disabilità. operatori scolastici.
Trovate la petizione anche in altri siti di raccolta firme promossa da associazioni nazionali nostre partners
FATE FIRMARE!!!
 
IL LINK DELLA PETIZIONE GRATUITA E' IL SEGUENTE
 
 
 
 
FATE FIRMARE!!! FATE FIRMARE!!! FATE FIRMARE!!!

Prove invalsi, esame di stato e disabilità nella Secondaria di Primo Grado

Rispondiamo ad alcuni quesiti fondamentali relativi alle prove INVALSI e più in generale, relativi all'esame di Stato della scuola secondaria di I grado.

Siamo agli ultimi consigli di classe prima degli scrutini e nelle classi terze della secondaria di primo grado è ora di predisporre i materiali per l’esame degli alunni con certificazione, perché, qualora il Consiglio di Classe lo ritenga opportuno, la sottocommissione d’esame potrà predisporre per l’alunno certificato prove equipollenti alle prove d’esame degli altri candidati (L.104/92), in modo da permettergli di superare a pieno titolo l’Esame di Stato.

-L'esame di stato quando è considerato superato dall'alunno?
 
Perché l’esame sia superato a pieno titolo, l’alunno dovrà aver effettuato  TUTTE LE PROVE D’ESAME (uguali o equipollenti, a discrezione della sottocommissione e su indicazioni del Consiglio di Classe), quindi compresa la prova Invalsi. Ecco il riferimento normativo:
"Con l’apporto del relativo docente di sostegno, sono predisposte specifiche prove corrispondenti alla prova a carattere nazionale per gli alunni con disabilità che svolgono prove differenziate in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del percorso formativo individualizzato, secondo le indicazioni contenute nell’art. 318 del D.L.vo 16.4.1994, n. 297."

-Da chi sono predisposti e decisi i criteri di valutazione della prova differenziata?
I criteri di valutazione della prova differenziata sono elaborati dalle singole sottocommissioni, e quindi sarà bene preparare con anticipo (prima della riunione plenaria) le prove equipollenti e i criteri di valutazione (con le GRIGLIE DI CORREZIONE).
 
-Chi predispone la prova?
 
In teoria “la sottocommissione d’esame” ,“con l’apporto del relativo docente di sostegno” in pratica, nella migliore delle ipotesi, l’insegnante di sostegno in accordo con il docente della disciplina.

-Quali limiti ci sono nella predisposizione della prova?
 
La prova deve mirare ad attestare il fatto che l’alunno ha conseguito competenze riconducibili a quelle richieste agli alunni senza certificazione, ma c’è grande libertà in merito alla forma, lunghezza o organizzazione della prova.

APPROFONDIMENTO: Il Consiglio di Stato, con il parere n. 348/91 non entra nel merito di che cosa sono le prove equipollenti, ma afferma che lo "Stato assume il potere-dovere di accertare e certificare che un soggetto ha raggiunto in un determinato settore culturale o professionale un certo livello di conoscenze e professionalità [...]. Non si può configurare un supposto diritto al conseguimento del titolo legale di studio, che prescinda da un oggettivo accertamento di competenze effettivamente acquisite". Il Consiglio di Stato afferma inoltre che il titolo di studio non può essere conseguito da "chi rimane al di sotto di quella soglia di competenza che è necessaria per il conseguimento di quel titolo".

In questo senso ci si può giovare sia di strumentazione tecnica sia di contenuti culturali differenti da quelli predisposti per gli altri candidati ma adeguati alla situazione di handicap e alle conoscenze, competenze e capacità che si devono accertare. Inoltre le prove equipollenti devono essere coerenti con il livello degli insegnamenti impartiti all’alunno in situazione di handicap e idonee a valutare il progresso dell’allievo in rapporto alle sue potenziali attitudini e al livello di partenza (D.M. 26 agosto 1981
E i tempi più lunghi?

-Possono essere previsti tempi più lunghi per le prove d'esame per i candidati con certificazione?
Secondo l’Art. 16 della L. 104/74 ai candidati in situazione di handicap sono concessi (cioè POSSONO essere dati) tempi più lunghi per le prove d’esame. Nell’Art. 6, comma 3 del Regolamento si afferma che "i tempi più lunghi nell’effettuazione delle prove scritte e grafiche e del colloquio, previsti dal comma 3 dell’articolo 16 della citata legge N. 104 del 1992, non possono di norma comportare un maggiore numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la Commissione, tenuto conto della gravità dell’handicap, della relazione del Consiglio di classe, delle modalità di svolgimento delle prove durante l’anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove scritte equipollenti in un numero maggiore di giorni". Occorre fare molta attenzione quando si chiedono tempi più lunghi per le prove scritte: gli esami di Stato hanno solitamente standard di durata molto superiori a quelli delle prove svolte durante l’anno scolastico. Per non mettere in difficoltà l’alunno è preferibile chiedere una prova equipollente che necessiti di minor tempo piuttosto che lo svolgimento della prova in due giorni

-Come ci si regola per un eventuale assistente dell’alunno?
Come c si è regolati durante l’anno. L’assistente (per bere, comunicare, per il bagno…o qualsiasi altra necessità) può essere un collaboratore scolastico, un famigliare, un volontario,,, Si ricorda che le persone che possono prestare assistenza all’esame possono essere più di una. Ad esempio, il docente di sostegno presente durante la prova di italiano può essere diverso da quello presente durante la seconda prova o la prova orale (si veda in proposito il D.M. 25 maggio 1995 n. 170

-E per le forme di handicap intellettivo più gravi?
L’esame sarà molto “libero” e porterà ad un attestato di credito formativo.

-Qual è la dicitura utilizzata sui tabelloni d'esame esposti per gli alunni che non conseguono la licenza?
Dal 2012 l'indicazione "ESITO POSITIVO" deve essere utilizzata anche per gli alunni che non conseguono la licenza ma conseguono il solo attestato di credito formativo, come già avviene per le scuole superiori.

-Occorre predisporre delle terne di prove d’esame anche per gli alunni certificati?
 
, certamente. Se la sottocommissione decide di assegnare prove equipollenti per gli alunni con certificazione occorrerà che sottoponga al Presidente di commissione almeno TRE alternative di prove d’esame sia di Italiano che di Matematica e Lingue. Basterà, invece, una sola proposta di prova Invalsi, dato che c’è una sola proposta anche per gli alunni non certificati. 
 
-Le prove appartenenti alla terna non scelte che fine fanno?
 
Le prove non estratte andranno allegate al verbale.

-Quando vanno predisposte le prove d'esame?
Nonostante formalmente sia la commissione a predisporre le prove d'esame, praticamente è questo il momento più opportuno per predisporre i materiali per l’esame. Gli alunni con disabilità con ogni probabilità sono stati valutati con criteri differenti, durante tutto il percorso scolastico e quindi è utile che abbiano anche per l'esame (sia scritto che per il colloquio orale) le loro griglie di valutazione. Quindi, prepariamole adesso! A scuola finita  e in prossimità dell'inizio degli esami sarà poi troppo difficile presentare e analizzare i materiali con la commissione d'esame e convincerla a ragionare sulle unicità dei “nostri” alunni.





PETIZIONE ONLINE PETIZIONE ONLINE PETIZIONE ONLINE

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CORRISPONDENZA AREE DISCIPLINARI E CLASSI DI CONCORSO

A fronte della grande mobilitazione nazionale dell'associazione AIIS in collaborazione con altre associazioni che è culminata con la attuale campagna di RACCOLTA FIRME PER LA PETIZIONE RELATIVA ALL'UNIFICAZIONE DELLE AREE DISCIPLINARI DI SOSTEGNO NEGLI ISTITUTI DI II GRADO (vai al seguente link e FIRMA!!!!! http://www.avaaz.org/it/petition/UNIFICAZIONE_DELLE_AREE_DISCIPLINARI_DI_SOSTEGNO/?launch ) riceviamo sempre più email di presa di coscienza del problema e quesiti relativi ai molteplici aspetti che riguardano la questione:
In questo post pubblichiamo l'elenco contenente la corrispondenza tra aree disciplinari e classi di concorso ai fini dell'insegnamento di sostegno negli istituti di II grado.
(Non ci risultano aggiornamenti significativi quindi pubblichiamo l'elenco del 2004. E' possibile che qualche disciplina non sia presente o che, qualche altra disciplina inserita nel piano di studi di qualche istituto a seguito della normativa riguardante l'offerta formativa degli istituti superiori relativa all'autonomia abbia acquisito nel tempo altra dicitura e altro codice)

Il link è il seguente:

http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2004/allegati/corrispondenza_sostegno.pdf

mercoledì 8 maggio 2013

CHIARIMENTI PROVE INVALSI

A fronte delle numerose richieste di chiarimenti ed email di protesta verso il Ministero sulle prove INVALSI che questa settimana sono somministrate nella scuola primaria e il giorno 14 c.m. nella secondaria di I grado, ci permettiamo di rinnovare l'invito a leggere il post dedicato e pubblicato nel sito il giorno 29 marzo 2013.

Il link è il seguente:
http://associazioneaiis.blogspot.it/2013/03/prove-invalsi-e-certificazione.html

L'associazione, pur avendo una posizione non completamente in sintonia con quella del Ministero in relazione alle prove INVALSI, si limita a commenti e interpretazioni di natura squisitamente tecnica.

mercoledì 1 maggio 2013

INIZIATA LA RACCOLTA FIRME!!!!!!!!!

Oggi è iniziata la raccolta firme per chiedere al Governo l'unificazione delle aree disciplinari di sostegno. Vi preghiamo di firmare e di aiutarci a diffondere la petizione tra i vostri colleghi insegnanti, conoscenti, amici, genitori di alunni con disabilità. operatori scolastici.
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sabato 27 aprile 2013

Nuovo governo e richieste della scuola

In queste ore di sta componendo l'organigramma dei ministri che formeranno il nuovo governo.
L'associazione auspica che il nuovo ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sia retto da una personalità di alto profilo istituzionale e morale con particolare sensibilità al mondo della cultura, ricerca e formazione dei cittadini.
L'associazione

Perplessità su BES Bisogni Educativi Speciali

Pubblichiamo solo ora la circolare ministeriale n.8 del 6 Marzo 2013 contenente le linee guida applicative relative allla direttiva ministeriale del 27 Dicembre 2012 in tema di Bisogni Educativi Speciali.
Abbiamo ritenuto temporeggiare al fine di valutare "sul campo" gli effetti di tale circolare.

Sapendo che tutte le scuole si sono o si stanno attivando per dare seguito alla circolare n.8/13, ci permettiamo di fare alcune considerazioni generali giunte attraverso i nostri lettori:

- l'impianto della scuola italiana è inclusivo, non è selettivo ma mira ad accettare e formare gli aluuni potenziando la loro individualità tramite una didattica "personalizzata". La circolare ministeriale n.8 del 6 Marzo 2013 va nel senso dell'applicazione di tutta la normativa vigente della scuola dell'autonomia.
- tuttavia, ancora una volta, la circolare chiede alle scuola autonome di attivarsi per far fronte ad una enorme complessità di situazioni (alunni stranieri, disturbi dell'apprendimento, disabilità, alunni socialmente svantaggiati, alunni con ADHD...) senza offrire risorse umane od economiche aggiuntive per far fronte a tali situazioni.
Rischia, così, di tradursi in un ulteriore carico di lavoro "burocratico" che obbligherà gli insegnanti a progettare interventi che non potranno realisticamente realizzare per mancanza di fondi, di operatori, di spazi adeguati o di tempo scuola.
Citiamo dalla circolare:
"Dal punto di vista organizzativo, pur nel rispetto delle autonome scelte delle scuole, si suggerisce
che il gruppo svolga la propria attività riunendosi (per quanto riguarda le risorse specifiche
presenti: insegnanti per il sostegno, AEC, assistenti alla comunicazione, funzioni strumentali,
ecc.), con una cadenza - ove possibile - almeno mensile, nei tempi e nei modi che maggiormente
si confanno alla complessità interna della scuola, ossia in orario di servizio ovvero in orari
aggiuntivi o funzionali (come previsto dagli artt. 28 e 29 del CCNL 2006/2009), potendo far
rientrare la partecipazione alle attività del gruppo nei compensi già pattuiti per i docenti in sede di
contrattazione integrativa di istituto"....che tradotto in parole semplici significa che non sono previste risorse economiche aggiuntive oltre al FIS/MOF.
Ricordiamo, per inciso cle il MOF degli istituti comprensivi 2012/13 è stato ridotto mediamente per più del 40%, aumentando il senso di disagio e, a volte, di rifiuto per un'apparato centrale così lontano dalla realtà in cui gli operatori della scuola ogni giorno si trovano ad operare.

L'associazione

Link della circolare ministeriale n.8 del 6 Marzo 2013
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9fd8f30a-1ed9-4a19-bf7d-31fd75361b94/cm8_13.pdf

sabato 20 aprile 2013

RACCOLTA FIRME PER UNIFICAZIONE AREE DISCIPLINARI

Oggi è stato eletto il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Ora aspettiamo che il Parlamento Italiano esprima un Governo al fine di poter partire con la raccolta firme per dare seguito alla risoluzione della Commissione Cultura della Camera dei Deputati che riportiamo di seguito.
Preghiamo i lettori del blog di NON esprimere giudizi politici


1 agosto 2012 –
ATTO CAMERA: RISOLUZIONE IN COMMISSIONE CONCLUSIVA DI DIBATTITO 8/00197
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: del 01/08/2012
Risoluzione conclusiva di dibattito su
Atto numero: 7/00449
Firmatari
Primo firmatario: PES CATERINA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 01/08/2012
Elenco dei co-firmatari dell’atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
COSCIA MARIA PARTITO DEMOCRATICO 01/08/2012
FRASSINETTI PAOLA POPOLO DELLA LIBERTA’ 01/08/2012
CENTEMERO ELENA POPOLO DELLA LIBERTA’ 01/08/2012
SIRAGUSA ALESSANDRA PARTITO DEMOCRATICO 01/08/2012
RUSSO ANTONINO PARTITO DEMOCRATICO 01/08/2012
Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Stato iter:
CONCLUSO il 01/08/2012
Fasi iter:
COLLEGA (RISCON) IL 01/08/2012
APPROVATO IL 01/08/2012
CONCLUSO IL 01/08/2012
Atto Camera
Risoluzione in Commissione 8-00197
presentata da
CATERINA PES
mercoledì 1 agosto 2012 pubblicata nel bollettino n.693
IL TESTO DELLA RISOLUZIONE APPROVATA

La VII Commissione,
premesso che:

gli insegnanti di sostegno della scuola secondaria di secondo grado sono attualmente suddivisi in quattro aree: scientifica (AD01), umanistica (AD02), tecnica professionale artistica (AD03) e psicomotoria (AD04);

gli insegnanti di sostegno seguono il medesimo corso di specializzazione, indipendentemente dalla classe disciplinare da cui provengono;

agli insegnanti di sostegno viene richiesto, sia dai dirigenti scolastici che dalle famiglie, di affiancare tutti i docenti curricolari e di seguire gli alunni in tutte le materie indipendentemente dalla propria area di appartenenza, in base alle necessità degli alunni;

la suddivisione in aree disciplinari delle attività di sostegno nelle scuole superiori non è stata istituita per legge;

in seguito all'errata interpretazione del comma 5 dell'articolo 13 della legge quadro n. 104 del 1992 («nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono garantite attività didattiche di sostegno, con priorità per le iniziative sperimentali di cui al comma 1, lettera e), realizzate con docenti di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato») - dove l'espressione «nelle aree disciplinari» era riferito alle «attività didattiche» e non ai «docenti specializzati» - fu emanata l'ordinanza ministeriale n. 78 del 23 marzo 1993 che ha fissato una corrispondenza tra le aree disciplinari e le classi di concorso per l'insegnamento di sostegno nella scuola secondaria di II grado;

le aree di cui parlano i documenti PDF (profilo dinamico-funzionale) e PEI (piano educativo individualizzato) dotato per sua natura di «flessibilità», secondo quanto stabilisce la legge 104 del 1992 per tutti gli ordini di scuola, nulla hanno a che vedere con le aree in cui sono collocati i docenti specializzati sul sostegno;

le voci AREA UMANISTICA - AREA SCIENTIFICA - AREA TECNICA PROFESSIONALE ARTISTICA - AREA PSICOMOTORIA - nei documenti suddetti non sono menzionate;

nel PDF si parla piuttosto di Assi cognitivo, affettivo-relazionale, comunicazionale, linguistico, motorio-prassico, neuro-psicologico, dell'autonomia, senso-percettivo, dell'apprendimento;

nel PEI si parla di Aree ma non corrispondenti alle 4 previste per i docenti ma cognitiva, linguistico-comunicativa, dell'apprendimento scolastico, neuropsicologica, psicomotoria, personale e dell'autonomia, socio-affettiva;

pertanto, risulta incongruente il contenuto dell'ordinanza n. 78 del 23 marzo 1993 che fa confluire nell'area tecnica AD03 133 tipologie di classi di concorso (comprendendo insegnanti diplomati tecnico pratici, di formazione prettamente tecnico/professionale, ad insegnanti di materie giuridiche ed economiche di connotazione più umanistica), mentre nell'area scientifica AD01 confluiscono 12 classi di concorso, nell'area umanistica AD02 confluiscono 25 classi di concorso e nell'area psicomotoria AD04 un'unica classe di concorso; tale suddivisione si presta ad una gestione poco chiara nella designazione delle cattedre di sostegno nelle diverse aree;

tali assegnazioni dovrebbero scaturire dalle indicazioni del gruppo misto, mentre in realtà molti dirigenti scolastici richiedono direttamente agli uffici scolastici provinciali i docenti di sostegno, con criteri non sempre trasparenti e, a volte, indipendenti dalle reali necessità degli alunni;

spesso un'insegnante di sostegno, nominato dagli uffici scolastici provinciali sulla propria area, quando arriva a scuola si vede assegnare alunni con disabilità che appartengono ad un'area disciplinare diversa dalla propria e si verifica, altresì, che quando l'elenco di un'area viene esaurito si attingano i docenti dagli elenchi di altre aree in maniera incrociata tenendo conto soltanto del loro punteggio e ciò a ulteriore riprova della inutilità della divisione in 4 aree e della necessità della riunificazione in un unico elenco;

in seguito all'attuale sistema di reclutamento, docenti di sostegno di una determinata area con un punteggio più alto rimangono disoccupati e docenti di altre aree con un punteggio più basso continuano a ricevere incarichi di supplenza annuale dagli uffici scolastici provinciali, penalizzando spesso insegnanti con una maggiore anzianità di servizio;

perfino i docenti di ruolo a causa delle aree rischiano di perdere la continuità nella scuola in cui insegnano e ciò determina grave pregiudizio anche agli alunni con disabilità, i quali vengono lesi nel loro diritto alla «continuità didattica» con il medesimo insegnante di sostegno;

tutto ciò vanifica qualunque tentativo di dare qualità all'integrazione scolastica ed è necessario porvi rimedio;

l'unificazione delle aree darebbe a tutti i docenti le stesse possibilità consentendo di fare riferimento, nell'assegnazione degli incarichi, al criterio oggettivo del punteggio maturato in graduatoria e non a scelte soggettive e talvolta discutibili e scollegate dalle effettive necessità degli alunni con disabilità;

per realizzare il processo di inclusione dell'alunno con disabilità l'insegnante specializzato sul sostegno ha piena contitolarità della classe in cui opera e non si limita ad un rapporto esclusivo con l'alunno cristallizzandolo in una determinata area di intervento, ma lavora con l'intera classe, così da fungere da mediatore tra l'allievo disabile e i compagni, tra l'allievo disabile e gli insegnanti, tra l'allievo disabile e la scuola, ponendosi come strumento indispensabile per assolvere agli impegni sanciti nell'articolo 3, secondo comma, della Costituzione che invita a rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla realizzazione di una effettiva sostanziale uguaglianza di opportunità;

pertanto risulta ancor più fuori luogo legare il reclutamento dell'insegnante di sostegno ad una ipotetica e infondata area di intervento sul singolo alunno;

anche le associazioni, specie quelle aderenti alla federazione per il superamento dell'handicap, hanno richiamato da tempo il Ministero alla necessità di abolire tali aree;

rispondendo ad un'interrogazione (5/02694) dell'onorevole Siragusa che esponeva la problematica sopra descritta, il Sottosegretario Viceconte in data 6 luglio 2010 aveva ritenuto meritevole di attenzione la proposta di unificare l'elenco degli insegnanti di sostegno della scuola secondaria di secondo grado, analogamente a quanto già previsto per la scuola secondaria di primo grado, ritenendo altresì opportuno che l'assegnazione dei posti venisse effettuata secondo l'ordine di graduatoria;

il sottosegretario si mostrava altresì disposto a valutare l'opportunità di modificare il decreto ministeriale n. 132 del 26 aprile 1993, sentite le organizzazioni sindacali, impegna il Governo a modificare il decreto ministeriale n. 132 del 26 aprile 1993, ovvero ad unificare in un solo elenco gli insegnanti di sostegno della scuola secondaria di secondo grado per tutti i tipi di graduatoria e relative fasce, attualmente divisi in quattro aree.


ESONERO PARZIALE PER ALLATTAMENTO E RIUNIONI POMERIDIANE

Riceviamo un quesito che riportiamo in sintesi:
"Sono un'insegnante di sotegno di scuola media con 18 ore settimanali e sto godendo di 6 ore di esonero per allattamento. Devo partecipare alle riunioni pomeridiane per un massimo di 40 ore annuali come da contratto o posso avere una riduzione in percentuale, ossia di un terzo (+/-13 ore)?"

La normativa prevede che se l'orario di lavoro è inferiore alle 6 ore giornaliere la lavoratrice ha diritto ad 1 ora di riduzione. Se la giornata lavorativa prevede più di 6 ore la lavoratrice ha diritto ad un'ulteriore ora di esonero aggiuntiva. Il conteggio delle ore di esonero va fatto quindi su base giornaliera. Questo è tutto.

Detto ciò, dobbiamo aggiungere che l'ora di riduzione, anche se è pensata dal legislatore su base settimanale e quindi 1 ora al giorno, va concordata con il Dirigente. Questo accordo può portare, per esigenze comuni, anche ad un raggruppamento parziale delle 6 (o 5) ore (es. su sei ore: 2+2+1+1; oppure 1+1+1+1+2, fino a prevedere in casi limite anche la creazione di un ulteriore giorno libero).
Per chiarire ulteriormente la risposta, va precisato che nella scuola l'orario di servizio arriva a max 6 ore salvo i giorni di riunione pomeridiana (collegi docenti, consigli di classe, riunioni di dipartimento, ecc).
Nel caso in cui in un giorno si superino le 6 ore di servizio a causa di una riunione, l'avente diritto dell'esonero potrà chiedere 1 ora di esonero ulteriore (fermo restando il fatto che per le ore mattutine ha già usufruito dell'ora di esonero prevista nelle 6).

Facciamo di seguito alcuni esempi:

A) ---orario del mattino del giorno X:  4 ore (1 ora di esonero)...in questo caso toglierà 1 ora dalle 4 di mattina
      ---orario del giorno X: 4 ore+ 3 ore di collegio docenti (1+1 ora di esonero)......in questo caso toglierà 1 ora all'orario mattutino e 1 ora al collegio docenti

B) ---orario del mattino del giorno Y: 2 ore (1ora di esonero)...inquesto caso toglierà 1 ora dalle 2
 di mattina
     ---orario del giorno Y: 2 ore+3 di collegio docenti (1 ora di esonero)...in questo caso toglierà solo 1 ora all'orario mattutino.

Quindi è possibile ottenere ulteriori ore di esonero per allattamento, ma solo facendo un calcolo su base giornaliera, non in percentuale sulle 40 ore di attività collegiali.