Alleghiamo di seguito il testo dell'ipotesi contrattuale firmato il 7 Aprile 2014 dalle più importanti sigle sindacali della scuola e il MIUR in relazione all'istituzione dell' "area unica di sostegno negli istituti scolastici di II grado"
Sequenza contrattuale mobilità: area unica nel sostegno di II grado
Il giorno 7 aprile 2014 c’è stato un incontro tra i rappresentanti del Miur e le organizzazioni sindacali ed è stata definita la sequenza contrattuale, prevista dall’art. 1 punto 5 del CCNI sulla mobilità, riguardante il sostegno nella scuola secondaria di II grado (Art. 30).
Col presente accordo, dando attuazione a quanto previsto dalla Legge 128/13 e ribadito successivamente dalla circolare n. 34/14 sugli organici, si definisce l’area unica di sostegno nella scuola secondaria di II grado.
A seguito di tale accordo, i movimenti sui posti di sostegno sono disposti per l’intero contingente provinciale sia nel caso di domanda di trasferimento che nel caso di passaggio di ruolo, senza più la distinzione per aree.
Per la Uil scuola era presente Pasquale Proietti.
(il testo in calce)
Spostamento termini operazioni di mobilità
Nel corso dell’incontro, il Miur ha comunicato che è in via di emanazione una nota con la quale verranno prorogate le seguenti scadenze:
- Personale ATA: termine ultimo presentazione domande di mobilità prorogato al 16 aprile;
- Scuola dell’Infanzia: termine ultimo per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili 17 aprile.
IPOTESI DI
Sequenza
contrattuale prevista dall’art. 1 punto 5)
del CCNI 26.2.2014 concernente la mobilità
del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2014/2015
Il giorno
, in Roma, presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca in sede di negoziazione integrativa a livello
ministeriale, ha luogo l’incontro tra la delegazione di parte
pubblica costituita con D.M. n. 24 del 10 marzo 2010 ed i
rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali F.L.C.-C.G.I.L.,
C.I.S.L.-SCUOLA, U.I.L.-SCUOLA, S.N.A.L.S.-
C.O.N.F.S.A.L. e GILDA-UNAMS firmatarie dei contratti collettivi
nazionali di lavoro del Comparto Scuola.
Al termine di tale incontro le
parti concordano:
Art. 1
L’articolo 30 del CCNI
26.2.2014 viene sostituito dal seguente:
“ART. 30 - SOSTEGNO
- SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO
1. In
attuazione dell’art. 15 comma 3 bis della L. 128 /2013, e così
come previsto anche dalla C.M. n. 34 del 1 aprile 2014, è
costituito, ai
fini della mobilità per l'istruzione
secondaria di II grado, un contingente provinciale
unico di posti di sostegno per l'integrazione
scolastica di studenti portatori di disabilità, in conformità a
quanto prescritto dall'art. 13, della legge n. 104/92 così
come modificato dal suddetto art. 15, comma 3 bis, della L. 128/2013.
In attuazione dello stesso
art. 15 comma 3 bis della L. 128 /2013, infatti, le aree scientifica
(AD01), umanistica (AD02), tecnica professionale artistica (AD03) e
psicomotoria (AD04) di cui all'articolo 13, comma 5, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, e all'ordinanza del Ministro della pubblica
istruzione n. 78 del 23 marzo 1997, sono unificate.
2. I
docenti titolari nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, in
possesso del prescritto titolo di specializzazione e in caso di
passaggio del relativo titolo di abilitazione, possono partecipare al
movimento sui predetti posti di dotazione provinciale unica
di sostegno esprimendo la preferenza per tale
dotazione nell'apposita sezione del modulo domanda, con l'indicazione
del codice meccanografico riportato nel B.U. dell'anagrafe delle
scuole ed istituti dell'istruzione secondaria di II grado.
3. Il
movimento è disposto su posti dell’intero
contingente provinciale di sostegno, sia nel
caso di domanda di trasferimento, che nel
caso di domanda di passaggio.
4. I docenti di
sostegno della scuola secondaria di secondo grado sono soggetti
all’obbligatoria permanenza quinquennale nella tipologia di posto
di titolarità. I docenti che ottengono il passaggio di ruolo sui
predetti posti di sostegno della dotazione provinciale hanno
l'obbligo di permanere per un quinquennio nel ruolo in cui sono
transitati. Ai fini del computo del quinquennio è calcolato l'anno
scolastico in corso. Il vincolo quinquennale non impedisce, comunque,
ai docenti interessati, la mobilità nell'ambito del sostegno agli
alunni con disabilità. In tale ambito, pertanto, i predetti docenti
possono richiedere, anche durante il quinquennio, il trasferimento
e/o il passaggio di cattedra ed il passaggio di ruolo. Gli insegnanti
di sostegno che non abbiano terminato il quinquennio di permanenza
non possono chiedere di partecipare ai trasferimenti, ai passaggi di
cattedra ed ai passaggi di ruolo su posti di tipo comune e su classi
di concorso, fino al compimento del quinquennio. Superato il vincolo
quinquennale gli insegnanti di sostegno possono chiedere di
partecipare al trasferimento per la classe di concorso di
appartenenza o al passaggio di cattedra o di ruolo per altra classe
di concorso o per altro ruolo.
5. Per
i trasferimenti e/o passaggi sui posti del contingente provinciale
unico di sostegno sia
nell'ambito provinciale che interprovinciale si prendono in
considerazione tutti i titoli valutabili ai fini del trasferimento
e/o passaggio sui posti di dotazione organica provinciale.
6. In attuazione dell’art.
15 comma 3 bis della L. 128 /2013 che prevede: “Le
suddette aree disciplinari continuano ad essere utilizzate per le
graduatorie di cui all'articolo 401 del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e per
i docenti inseriti negli elenchi tratti dalle graduatorie di merito
delle procedure concorsuali bandite antecedentemente alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”,
i posti di cui all’art. 6 comma 4 del presente CCNI sono
accantonati per aree disciplinari.
I
posti che residuano al termine delle operazioni di mobilità, fermi
restando quelli accantonati, sono ripartiti nelle 4 aree disciplinari
proporzionalmente alle disponibilità iniziali di ciascuna area.”